Quanti ea res est (erit, fuit), tantam pecuniam condemnato
Quanti ea res est (erit, fuit), tantam pecuniam condemnato
Espressione adoperata per indicare il tipo più diffuso di condemnàtio [vedi], in cui il giudice era invitato a rapportare l’importo della condanna al valore di stima della cosa litigiosa (litis æstimàtio): valore da determinarsi, a seconda dei casi, con riguardo al momento della litis contestàtio (“q. e. r. est”), con riguardo al momento dell’emanazione della sentenza (“q. e. r. erit”), o talvolta con riguardo ad un momento precedente alla litis contestatio stessa (“q. e. r. fuit”).
Essa era adottata per le actiònes in rem [vedi], per le actiones in personam [vedi] con intèntio in iùs certa [vedi] (nel caso in cui non fosse relativa ad una summa pecuniaria), per talune actiones ex delicto, per le actiones in factum [vedi], “e, in generale, per tutti i casi, in cui l’intentio facesse riferimento ad un oggetto giuridico (res) patrimonialmente valutabile”.
Espressione adoperata per indicare il tipo più diffuso di condemnàtio [vedi], in cui il giudice era invitato a rapportare l’importo della condanna al valore di stima della cosa litigiosa (litis æstimàtio): valore da determinarsi, a seconda dei casi, con riguardo al momento della litis contestàtio (“q. e. r. est”), con riguardo al momento dell’emanazione della sentenza (“q. e. r. erit”), o talvolta con riguardo ad un momento precedente alla litis contestatio stessa (“q. e. r. fuit”).
Essa era adottata per le actiònes in rem [vedi], per le actiones in personam [vedi] con intèntio in iùs certa [vedi] (nel caso in cui non fosse relativa ad una summa pecuniaria), per talune actiones ex delicto, per le actiones in factum [vedi], “e, in generale, per tutti i casi, in cui l’intentio facesse riferimento ad un oggetto giuridico (res) patrimonialmente valutabile”.